Maaaaaaaaaaaaaaaax:
Bah perdonami ma non mi pare una mossa molto intelligente: gli atti osceni se non erro non prevedono solo una multa ma una vera e propria denuncia, ed inoltre la tesi del favoreggiamento perché la riaccompagni al posto di lavoro è stata già smentita da una sentenza (se non erro) della Cassazione. Mi pare scrisse una cosa in merito Francostars tempo fa...
Prova a cercare per il forum...
Ciao.
Allora. La Cassazione con le Sentenze n. 1716/2005 e 36392/2011 ha affermato che il cliente che riaccompagna la prostitua al suo posto sul rispettivo marciapiede non commette il reato di favoreggiamento dell'altrui prostituzione, poiché tale fatto non rientra nel caso di aver portato la meretrice in maniera sistematica nel detto posto per il suo esercizio di prostituzione, bensì tale atto diventa una casualità di conseguenza della fine del proprio rapporto di meretricio legalmente concesso.
Riguardo agli atti osceni in luoghi pubblici (art. 527 del Codice Penale), che in questo caso non sono consumati in autovettura, è prevista la reclusione da tre mesi a tre anni, se il fatto avviene per dolo ed una semplice sanzione amministrativa se sussiste in tal caso la colpa. Quest'ultimo fattore s'identifica nelle questione in cui si ha agito pur non volendo compiere il fatto in questione dannoso alla moralità. Quindi, se si sta in un luogo ben protetto, dove si pensa che proprio nessuno dovesse notare tale atto osceni, si dovrebbe subire sicuramente il fattore colposo. Se invece si assume concretamente il rischio di essere osservati, anche casualmente, si può avere il così detto "dolo eventuale", per il quale si risponde con la reclusione da tre mesi a tre anni.
Franco