Dopo una certa ricerca in merito sulla possibilità di scadenza delle varie Ordinanze-Ingiunzioni di pagamento delle Autorità emananti le corrispondenti sanzioni amministrative, sono arrivato alla seguente conclusione.
Con la Sentenza n. 9591 del 2006, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno posto un preciso dettame giurisprudenziale sulla scandenza perentoria (= non prorogabile) del suddetto documento confirmatorio della corrispondente sanzione amministrativa. Secondo il succitato organo giudicante supremo, l'Ordinanza-Ingiunzione può benissimo essere inviata oltre i 90 giorni, previsti dall'articolo 2 della Legge 241 del 1990, poiché i dettami di quest'ultima non sono intrinsechi alla disciplina sanzionatoria prevista dalla Legge 689 del 1981 sulle sanzioni amministrative, la quale all'articolo 28 prevede che il connesso procedimento venga concluso non oltre cinque anni dall'inzio in merito.
Però, nel 2013 il Consiglio di Stato, Giudice supremo della Giustizia Amministrativa, con la Sentenza n. 542, anche se ha trattato un procedimento legato al diritto bancario con una sanzione emanata dalla Banca d'Italia ad un altro istituto di credito, citando la suddetta pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite, ha ribaltato la relativa giurisprudenza, affermado che: "Ritiene infatti il Collegio che è proprio la natura del provvedimento sanzionatorio a suggerire la soluzione nel senso della necessaria perentorietà del termine per provvedere, attesa la stretta correlazione sussistente tra il rispetto di quel termine e l’effettività del diritto di difesa, avente come è noto protezione costituzionale (nel combinato disposto degli articoli 24 e 97 Cost.). Non par dubbio, infatti, che consentire l’adozione del provvedimento finale entro il lungo termine prescrizionale (cinque anni, in base all’art. 28 della legge 689 del 1981 anziché nel rispetto del termine specificamente fissato per l’adozione dell’atto, equivarrebbe ad esporre l’incolpato ad un potere sanzionatorio di fronte al cui tardivo esercizio potrebbe essergli difficoltoso approntare in concreto adeguati strumenti di difesa".
Quindi grazie ad una nuova interpretazione basata sui principi costituzionali, bisognerebbe rispettare il termine di 90 giorni per inviare al connesso trasgressore l'Ordinanza-Ingiunzione in questione, al fine di permettere al suddetto soggetto una concreta azione di difesa in merito.
Però, la Sentenza n. 542 del 2013 del Consiglio di Stato ha trattato una sanzione emanata dalla Banca d'Italia nei confronti di un altro Istituto di Credito, il cui procedimento è differente da quello dei verbali delle violazioni di altri tipi, che non sono quelle del Codice della Strada, come quelle svolte nei confronti delle Ordinanze Sindacali, dei Regolamenti di Polizia Locale ed del Codice Penale.
Comunque, tale nuova giurisprudenza potrebbe benissimo essere utilizzata come capoverso difensivo in più in un eventuale ricorso contro le sanzioni suddette.
Franco
Con la Sentenza n. 9591 del 2006, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno posto un preciso dettame giurisprudenziale sulla scandenza perentoria (= non prorogabile) del suddetto documento confirmatorio della corrispondente sanzione amministrativa. Secondo il succitato organo giudicante supremo, l'Ordinanza-Ingiunzione può benissimo essere inviata oltre i 90 giorni, previsti dall'articolo 2 della Legge 241 del 1990, poiché i dettami di quest'ultima non sono intrinsechi alla disciplina sanzionatoria prevista dalla Legge 689 del 1981 sulle sanzioni amministrative, la quale all'articolo 28 prevede che il connesso procedimento venga concluso non oltre cinque anni dall'inzio in merito.
Però, nel 2013 il Consiglio di Stato, Giudice supremo della Giustizia Amministrativa, con la Sentenza n. 542, anche se ha trattato un procedimento legato al diritto bancario con una sanzione emanata dalla Banca d'Italia ad un altro istituto di credito, citando la suddetta pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite, ha ribaltato la relativa giurisprudenza, affermado che: "Ritiene infatti il Collegio che è proprio la natura del provvedimento sanzionatorio a suggerire la soluzione nel senso della necessaria perentorietà del termine per provvedere, attesa la stretta correlazione sussistente tra il rispetto di quel termine e l’effettività del diritto di difesa, avente come è noto protezione costituzionale (nel combinato disposto degli articoli 24 e 97 Cost.). Non par dubbio, infatti, che consentire l’adozione del provvedimento finale entro il lungo termine prescrizionale (cinque anni, in base all’art. 28 della legge 689 del 1981 anziché nel rispetto del termine specificamente fissato per l’adozione dell’atto, equivarrebbe ad esporre l’incolpato ad un potere sanzionatorio di fronte al cui tardivo esercizio potrebbe essergli difficoltoso approntare in concreto adeguati strumenti di difesa".
Quindi grazie ad una nuova interpretazione basata sui principi costituzionali, bisognerebbe rispettare il termine di 90 giorni per inviare al connesso trasgressore l'Ordinanza-Ingiunzione in questione, al fine di permettere al suddetto soggetto una concreta azione di difesa in merito.
Però, la Sentenza n. 542 del 2013 del Consiglio di Stato ha trattato una sanzione emanata dalla Banca d'Italia nei confronti di un altro Istituto di Credito, il cui procedimento è differente da quello dei verbali delle violazioni di altri tipi, che non sono quelle del Codice della Strada, come quelle svolte nei confronti delle Ordinanze Sindacali, dei Regolamenti di Polizia Locale ed del Codice Penale.
Comunque, tale nuova giurisprudenza potrebbe benissimo essere utilizzata come capoverso difensivo in più in un eventuale ricorso contro le sanzioni suddette.
Franco