ora e' piu chiaro essendo un veicolo extracomunitario il periodo di circolazione prima della re immatricolazione e' di 6 mesi
SCHEDA (A)
Regime doganale. Targhe non comunitarie (art. 216, c 1, T.U.L.D.).
Non è previsto invece il rilascio della speciale targa EE, per i veicoli immatricolati in uno
stato extracomunitario, introdotte in Italia dai titolari residenti fuori dallo Stato. Detti
veicoli possono circolare in regime di “temporanea importazione”per un periodo limitato a 6
mesi in base alla citata convenzione di New York (recepita anche dalla Direttiva 83/182/CEE).
Non devono osservare particolari formalità, circolando con propria targa e carta di
circolazione rilasciata dallo stato extracomunitario di residenza del proprietario, ma
quando circolano in Italia devono essere muniti posteriormente della sigla distintiva dello
stato d’ origine (art. 133, C.ds). Anche in tale ipotesi tuttavia il veicolo può essere utilizzato
solo per uso privato, non commerciale. Deve essere condotto esclusivamente dal titolare, da
persona delegata o da un suo congiunto entro il terzo grado residenti all’ estero. Nel caso il
conduttore sia residente in Italia, il proprietario o uno dei predetti congiunti deve trovarsi a bordo
del veicolo stesso. Per non incorrere in sanzioni, qualora la circolazione in Italia si protragga oltre
i 6 mesi, si rende necessaria una “dichiarazione verbale”in Dogana di tipo agevolato A21.
DURATA MESI 6.