Con la Sentenza n. 39860 del 2014 la Corte di Cassazione ha assolto dal reato di atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 Codice Penale) due OTR diurne in provincia di Asti, che il 22 novembre 2011 stavano esercitando lungo la strada SS. 231 nel tratto compreso tra Isola d'Asti e Costigliola d'Asti (più o meno in questa zona: 44.806138,8.179064). Orbene, nella zona citata le due prostitute stradali in questione stavano praticando il relativo adescamento giornaliero in abiti fortemente succinti, tanto che i glutei delle due persone descritte erano quasi interamente scoperti (cosa che si nota facilmente durante le primavere, estati e precoci autunni sulle strade del sesso italiane). Il Giudice di Pace relativo ha riconosciuto la violazione in merito ed ha condannato i due soggetti in questione al pagamento dell’ammenda prevista dalla medesima normativa. Però, queste due professioniste del sesso non si sono scoraggiate a dover pagare la connessa somma con l'aggiunta delle spese processuali corrispondenti ed hanno svolto ricorso in Cassazione, la quale ha riscontrato la non sussistenza del fatto, siccome questo tipico comportamento, che si è limitato unicamente nell’indossare i detti abiti super succinti, non può più essere giudicato offensivo. In effetti, precisa sempre la Suprema Corte, la pubblica decenza non è sempre la stessa nel tempo e la relativa offesa varia con il modificarsi del sentimento pubblico e poiché nelle spiagge ed in altri luoghi pubblicamente frequentati da diversi cittadini non selezionati, tale comportamento al pari del seno nudo, è diffuso, esso stesso non può essere più giudicabile lesivo in merito, come la legge delega ai magistrati di valutare.
Così, la Cassazione ha precisato che la sola condotta d’indossare una minigonna cortissima, tenendo almeno coperto il genitale femminile, non è più un atto contrario alla pubblica decenza. Però, tale fattore, sempre secondo i Giudici Supremi, può essere riscontrabile se quest’azione si manifesta nelle immediate vicinanze di luoghi particolari, come quelli di culto e le scuole, oppure altri comportamenti simili all’azione d’alzare la gonna od abbassare le mutande al fine di mostrare espressamente gli stessi glutei. In altre parole, la Cassazione spiega che per offendere la decenza non è sufficiente il semplice abbigliamento, ma che questo deve essere obbligatoriamente accompagnato da condotte concretamente offensive della moralità pubblica, tali da suscitare il senso di disgusto nell’uomo (donna) medio(a).
In questo modo, dovrebbe essere esclusa analogamente anche la violazione dell’articolo 5 della Legge 75/1958 “Merlin” a riguardo dell’adescamento scandaloso del meretricio, visto che tale branchia normativa è proprio un aggravante dell’articolo 726 del Codice Penale, quando sussiste in essere anche il sesso a pagamento.
Sicuramente, per la stessa Sentenza dovrebbe essere lecito per le OTR stare in costume da bagno ridotto come quello che si nota nelle spiagge e (forse esagero nel mio seguente giudizio) restare in sole “scarpe e borsetta” dalle 23.00 alle 08.00 nei luoghi extraurbani di campagna, come il medesimo identificato nella Sentenza in esame, poiché durante questa fascia oraria in televisione, da ciò che so, si può utilizzare un linguaggio contrario alla pubblica decenza e possono andare in onda i film erotici vietati ai minori di quattordici anni. Difatti, nella Sentenza n. 39860 del 2014 al punto 9.1 la medesima Corte Giudicante ha affermato che per valutare il comune senso del pudore si devono considerare anche le trasmissioni televisive.
http://www.avvocatopenalist…
Franco
Così, la Cassazione ha precisato che la sola condotta d’indossare una minigonna cortissima, tenendo almeno coperto il genitale femminile, non è più un atto contrario alla pubblica decenza. Però, tale fattore, sempre secondo i Giudici Supremi, può essere riscontrabile se quest’azione si manifesta nelle immediate vicinanze di luoghi particolari, come quelli di culto e le scuole, oppure altri comportamenti simili all’azione d’alzare la gonna od abbassare le mutande al fine di mostrare espressamente gli stessi glutei. In altre parole, la Cassazione spiega che per offendere la decenza non è sufficiente il semplice abbigliamento, ma che questo deve essere obbligatoriamente accompagnato da condotte concretamente offensive della moralità pubblica, tali da suscitare il senso di disgusto nell’uomo (donna) medio(a).
In questo modo, dovrebbe essere esclusa analogamente anche la violazione dell’articolo 5 della Legge 75/1958 “Merlin” a riguardo dell’adescamento scandaloso del meretricio, visto che tale branchia normativa è proprio un aggravante dell’articolo 726 del Codice Penale, quando sussiste in essere anche il sesso a pagamento.
Sicuramente, per la stessa Sentenza dovrebbe essere lecito per le OTR stare in costume da bagno ridotto come quello che si nota nelle spiagge e (forse esagero nel mio seguente giudizio) restare in sole “scarpe e borsetta” dalle 23.00 alle 08.00 nei luoghi extraurbani di campagna, come il medesimo identificato nella Sentenza in esame, poiché durante questa fascia oraria in televisione, da ciò che so, si può utilizzare un linguaggio contrario alla pubblica decenza e possono andare in onda i film erotici vietati ai minori di quattordici anni. Difatti, nella Sentenza n. 39860 del 2014 al punto 9.1 la medesima Corte Giudicante ha affermato che per valutare il comune senso del pudore si devono considerare anche le trasmissioni televisive.
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Franco