Da oggi e' in vigore il Decreto Legislativo n. 28 del 2015, che prevede l'introduzione dell'articolo 131 bis del Codice Penale, secondo il quale può essere dichiarato il proscioglimento per alcuni reati, la cui pena e' solo quella pecuniaria e/o della privazione della libertà fino ad un massimo di cinque anni. Il testo della suddetta nuova parte legislativa e' il seguente:
Art. 131-bis. - (Esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto). Nei reati per i quali e' prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilita' e' esclusa quando, per le modalita' della condotta e per l'esiguita' del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa e' di particolare tenuita' e il comportamento risulta non abituale. L'offesa non puo' essere ritenuta di particolare tenuita', ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudelta', anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'eta' della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Il comportamento e' abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso piu' reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuita', nonche' nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69. La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuita' del danno o del pericolo come circostanza attenuante.
Tra i reati in questione, rientrano quello di atti osceni in luoghi pubblici/aperti/esposti al pubblico e quelli di atti contrari alla pubblica decenza (art. 527 comma primo e 726 Codice Penale). Naturalmente si segnala il periodo precedente, in attesa dell'approvazione d'un ulteriore Decreto Legislativo, che depenalizzerà i reati succitati, inquadrandoli in fatti punibili con sanzioni amministrative. Segnalo che purtroppo gli atti illeciti previsti dall'articolo 3 della Legge 75 del 1958 "Merlin" non rientrano nella nuova disposizione legislativa in oggetto d'esame, siccome la corrispondente pena di privazione della libertà arriva fino a sei anni.
Franco
Art. 131-bis. - (Esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto). Nei reati per i quali e' prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilita' e' esclusa quando, per le modalita' della condotta e per l'esiguita' del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa e' di particolare tenuita' e il comportamento risulta non abituale. L'offesa non puo' essere ritenuta di particolare tenuita', ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudelta', anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'eta' della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Il comportamento e' abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso piu' reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuita', nonche' nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69. La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuita' del danno o del pericolo come circostanza attenuante.
Tra i reati in questione, rientrano quello di atti osceni in luoghi pubblici/aperti/esposti al pubblico e quelli di atti contrari alla pubblica decenza (art. 527 comma primo e 726 Codice Penale). Naturalmente si segnala il periodo precedente, in attesa dell'approvazione d'un ulteriore Decreto Legislativo, che depenalizzerà i reati succitati, inquadrandoli in fatti punibili con sanzioni amministrative. Segnalo che purtroppo gli atti illeciti previsti dall'articolo 3 della Legge 75 del 1958 "Merlin" non rientrano nella nuova disposizione legislativa in oggetto d'esame, siccome la corrispondente pena di privazione della libertà arriva fino a sei anni.
Franco