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Cinquantacinque anni esatti dal 1958.
Dieci anni prima la Senatrice Lina Merlin ha presentato al Parlamento un Disegno di Legge per recepire i dettami della Convenzione ONU 1949/51, che proibiva le case chiuse e lo sfruttamento dell'altrui prostituzione. Nel suddetto anno, l'Italia voleva diventare membro effettivo delle Nazioni Unite e per non correre alcun rischio di non ammissione a tale partnership, i rispettivi politici hanno deciso di far approvare la proposta legislativa della medesima parlamentare padovana. Così, il 20 settembre 1958, sei mesi dopo la corrispondente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono state chiuse le case di tolleranza nel nostro Stato, le già sanzionate prostitute irregolari stradali (OTR) sono state liberate da uno stato d’illegalità ed al chiuso sono rimaste legali solo le meretrici solitarie. Tutte le professioniste del sesso si sono ritrovate senza la possibilità di essere registrate e quindi pagare le tasse (articolo 7 della stessa Legge 75/195, con anche il fattore che lo Stato, se avesse richiesto il pagamento delle imposte alle stesse meretrici, sarebbe stato uno sfruttatore dell'altrui mercimonio (art. 3 n.8 della citata branchia normativa). Successivamente, nel 1980 l'Italia ha ratificato in via definitiva la succitata Convenzione ONU 1949/51, rendendo nello stesso Paese i relativi dettami non più cancellabili da un referendum popolare, ai sensi dell'articolo 75 comma secondo della Costituzione.
Nel 1998 è stato creato il reato di prostituzione minorile con l'introduzione dell'articolo 600bis del Codice Penale e tale riforma ha tolto alla legge in questione qualsiasi pratica riguardante il mercimonio con soggetti minori.
Un anno dopo il reato d'adescamento particolare, previsto dall’articolo 5 della stessa Legge 75/1958, è stato depenalizzato in sanzione amministrativa.
Nell'estate del 2006 (durante i mondiali di calcio in Germania, vinti dalla Nazionale italiana) il Parlamento con la Legge 248 ha convertito in tale fattispecie legislativa il Decreto Legge finanziario n. 223 emanato nello stesso periodo. Durante questo iter di conversione, è stato introdotto al relativo articolo 36 il comma 34bis, il quale ha chiarificato i dettami dell'articolo 14 comma 4 della Legge 537/1993 (finanziaria 1994) affermando che i redditi non classificabili in quest'ultima parte legislativa sono comunque considerati redditi diversi. Di conseguenza, con tale chiarificazione normativa, quelle parole "..se in esse classificabili...", appartenenti al medesimo articolo di legge, non potevano più riguardare la prostituzione, come invece la Cassazione ha affermato con una Sentenza qualche mese prima. In effetti, anche se il meretricio era visto dalla Legge 75/1958 come attività lecita, per esclusione di vie paradossali, non poteva essere esclusa da quelle illecite fiscalizzate, citate dal testo della Legge 537/1994 articolo 14 comma 4. In altre parole, con queste operazioni si ha avuto una tassazione generale e totale, salvo ovviamente le clausole relative di confisca, previste da altre leggi e regolamenti. In questo modo, la prostituzione poteva benissimo essere classificata nelle professioni a libero esercizio e quindi tutti i dettami della Legge "Merlin" in questione, già sopra citati, sono stati derogati anche se solo in campo fiscale, permettendo alla prostituzione in Italia di essere nuovamente tassata. Tale teoria è stata confermata anche dalle Sentenze della Cassazione n. 10578 del 2011 e 18030 del 2013.
Franco
Cinquantacinque anni esatti dal 1958.
Dieci anni prima la Senatrice Lina Merlin ha presentato al Parlamento un Disegno di Legge per recepire i dettami della Convenzione ONU 1949/51, che proibiva le case chiuse e lo sfruttamento dell'altrui prostituzione. Nel suddetto anno, l'Italia voleva diventare membro effettivo delle Nazioni Unite e per non correre alcun rischio di non ammissione a tale partnership, i rispettivi politici hanno deciso di far approvare la proposta legislativa della medesima parlamentare padovana. Così, il 20 settembre 1958, sei mesi dopo la corrispondente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono state chiuse le case di tolleranza nel nostro Stato, le già sanzionate prostitute irregolari stradali (OTR) sono state liberate da uno stato d’illegalità ed al chiuso sono rimaste legali solo le meretrici solitarie. Tutte le professioniste del sesso si sono ritrovate senza la possibilità di essere registrate e quindi pagare le tasse (articolo 7 della stessa Legge 75/195, con anche il fattore che lo Stato, se avesse richiesto il pagamento delle imposte alle stesse meretrici, sarebbe stato uno sfruttatore dell'altrui mercimonio (art. 3 n.8 della citata branchia normativa). Successivamente, nel 1980 l'Italia ha ratificato in via definitiva la succitata Convenzione ONU 1949/51, rendendo nello stesso Paese i relativi dettami non più cancellabili da un referendum popolare, ai sensi dell'articolo 75 comma secondo della Costituzione.
Nel 1998 è stato creato il reato di prostituzione minorile con l'introduzione dell'articolo 600bis del Codice Penale e tale riforma ha tolto alla legge in questione qualsiasi pratica riguardante il mercimonio con soggetti minori.
Un anno dopo il reato d'adescamento particolare, previsto dall’articolo 5 della stessa Legge 75/1958, è stato depenalizzato in sanzione amministrativa.
Nell'estate del 2006 (durante i mondiali di calcio in Germania, vinti dalla Nazionale italiana) il Parlamento con la Legge 248 ha convertito in tale fattispecie legislativa il Decreto Legge finanziario n. 223 emanato nello stesso periodo. Durante questo iter di conversione, è stato introdotto al relativo articolo 36 il comma 34bis, il quale ha chiarificato i dettami dell'articolo 14 comma 4 della Legge 537/1993 (finanziaria 1994) affermando che i redditi non classificabili in quest'ultima parte legislativa sono comunque considerati redditi diversi. Di conseguenza, con tale chiarificazione normativa, quelle parole "..se in esse classificabili...", appartenenti al medesimo articolo di legge, non potevano più riguardare la prostituzione, come invece la Cassazione ha affermato con una Sentenza qualche mese prima. In effetti, anche se il meretricio era visto dalla Legge 75/1958 come attività lecita, per esclusione di vie paradossali, non poteva essere esclusa da quelle illecite fiscalizzate, citate dal testo della Legge 537/1994 articolo 14 comma 4. In altre parole, con queste operazioni si ha avuto una tassazione generale e totale, salvo ovviamente le clausole relative di confisca, previste da altre leggi e regolamenti. In questo modo, la prostituzione poteva benissimo essere classificata nelle professioni a libero esercizio e quindi tutti i dettami della Legge "Merlin" in questione, già sopra citati, sono stati derogati anche se solo in campo fiscale, permettendo alla prostituzione in Italia di essere nuovamente tassata. Tale teoria è stata confermata anche dalle Sentenze della Cassazione n. 10578 del 2011 e 18030 del 2013.
Franco