Ciao collega, il fatto di consultare
un sito di annunci internet, oppure webcam
non ha rilevanza penale per il fruitore del servizio.( Se si e' soggetti passivi, limitandosi a guardare le immagini, il reato non sussiste.)
Guardare , ma non toccare!!
Toccare "sporcandosi" le mani con il
denaro è
sfruttamento, oppure vantaggi personali è Favoreggiamento della prostituzione. (Ma non e' il nostro caso)
I siti di annunci internet oppure di webcam, se percepiscono denaro possono essere accusati di sfruttamento della prostituzione.
SESSO VIRTUALE – Scrivono gli ‘ermellini’( Corte di cassazione) della Terza sezione penale che questo genere di prestazioni “eseguite in modo da consentire al fruitore delle stesse di interagire in via diretta e immediata con chi esegue le prestazioni, con la possibilita’ di richiedere il compimenti di atti sessuali determinati, assume il valore di atto di prostituzione e configura il reato di sfruttamento della prostituzione
a carico di coloro che abbiano reclutato gli esecutori delle prestazioni o ne abbiano consentito lo svolgimento creando i necessari collegamenti via internet e ne abbiano tratto guadagno“. Una considerazione che, secondo piazza Cavour, ha valore anche se “chi si prostituisce ed il fruitore della prestazione si trovino in luoghi diversi in quanto il collegamento in videoconferenza consente all’utente di interagire con chi si prostituisce in modo tale da poter richiedere a questi il compimento di atti sessuali determinati che vengono immediatamente percepiti
da chi ordina la prestazione a pagamento“.
Spero di aver risposto alla tua domanda.
Ciao
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