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trombeur69
KING (2747 post)
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Francostars:

Conosco la Sentenza n. 19995 del 2004, però, essa stessa non ha previsto che il Codice della Strada con gli articoli 38 comma 8 e 45 comma 1, afferma che nella segnaletica stradale, o sul relativo sostegno non si può aggiungere nulla, che non sia previsto dal Regolamento dello stesso Codice, oppure da Dereti Ministeriali in merito e di conseguenza, a causa di questa vacanza legislativo-regolamentare, anche se si volessero rispettare i principi generali dell'Ordinamento in questione, il divieto anti OTR non potrebbe essere ugualmente applicato. Il tutto a prescindere dal fatto che la relativa interdizione indiscriminata non può essere conforme con l'Ordinamento legislativo nazionale.
In altre parole, l'impossibilità di segnalare legalmente il citato divieto sarebbe una motivazione in più per vincere un connesso ricorso.




Io procederò ad effettuare il ricorso e vedremo quale esito avrà, vi terrò informati,
ringrazio in anticipo l'amico Franco, che mi ha dato delle dritte per scrivere qualcosa che abbia un senso compiuto.
lo ringrazio pubblicamente qualunque sarà l'esito del ricorso, perché
Franco è un punteur che oltre a contribuire in modo positivo a questo forum, che già non è poco,
si è offerto spontaneamente di darmi una mano, dimostrandosi grande anche di cuore,
persone come lui sono rare.
un abbraccio
T69


Se non mi da il culo non è amore vero
Francostars
KING (2800 post)
K+ 495 | K- 595
Conosco la Sentenza n. 19995 del 2004, però, essa stessa non ha previsto che il Codice della Strada con gli articoli 38 comma 8 e 45 comma 1, afferma che nella segnaletica stradale, o sul relativo sostegno non si può aggiungere nulla, che non sia previsto dal Regolamento dello stesso Codice, oppure da Dereti Ministeriali in merito e di conseguenza, a causa di questa vacanza legislativo-regolamentare, anche se si volessero rispettare i principi generali dell'Ordinamento in questione, il divieto anti OTR non potrebbe essere ugualmente applicato. Il tutto a prescindere dal fatto che la relativa interdizione indiscriminata non può essere conforme con l'Ordinamento legislativo nazionale.
In altre parole, l'impossibilità di segnalare legalmente il citato divieto sarebbe una motivazione in più per vincere un connesso ricorso.
Franco
ilmiocontributolegale
Wannabe (1 post)
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Signori, voi avete qualcuno che vi vuole bene e vi osserva dal dark web.

Sentenza 7 ottobre 2004, n. 19995

Così si vincono questi ricorsi. Rientrate tutti nella medesima casistica. Vi riporto il testo se vi va di annoiarvi.

"Cassazione (mica bruscolini!)":

C.A. propose opposizione al Giudice di pace di Alessandria avverso la ordinanza-ingiunzione della Polizia Municipale di Alessandria emessa a seguito di processo verbale per violazione di ordinanza sindacale, in quanto aveva, alla guida di autoveicolo nel centro cittadino di Alessandria, causato intralcio alla circolazione, essendosi fermato per contrattare prestazioni sessuali mercenarie con persona di sesso femminile dedita al meretricio.

L'opponente negò la violazione contestata, dichiarando di avere fermato il proprio autoveicolo, a causa della condotta di guida di chi lo aveva preceduto, e dedusse di essere stato nella impossibilità di conoscere le disposizioni contenute nella ordinanza sindacale.

Il giudice di pace ha accolto la opposizione, annullato la ordinanza opposta e compensato le spese.

Ha ritenuto che la tesi degli agenti accertatori non avesse trovato riscontri, da un lato per il fatto che alle ore 0,20 era difficile ipotizzare intralci alla circolazione in un tratto di carreggiata a tre corsie a senso unico; e dall'altro perché la trattativa per prestazioni sessuali era stata solo supposta, ma non provata.

Ha comunque rilevato che l'ordinanza sindacale, per il suo tenore, fosse da connettere con le norme sulla circolazione stradale e che nei luoghi in cui il fatto si era verificato mancava qualunque segnale che avesse indicato il divieto di interruzione o sospensione della marcia dei veicoli, sicché, in difetto della predetta pubblicità, prevista come necessaria dall'art. 5, comma 3, c.d.s., il divieto non potesse trovare applicazione.

Propone ricorso per cassazione con due motivi illustrati da memoria il Comune di Alessandria; resiste con controricorso C.A.



MOTIVI DELLA DECISIONE



Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione degli artt. 5, comma 3, c.d.s.; 9 e 36 l. IDX834f7f032020ffdf44a642feb4821db2 13, 50 e 54 d.lgs. IDX0a648c85ef5a1f9858346dc8972dc24f 106 ss. t.u.l.c.p. IDXf8ed4f0d5b108d88d3b929975936954e 1 l. IDX54002c8df48b8ff3b8ddfba317e182d1 d.lgs. IDXe1bc9212b9b92481769dd773ab434b2e

Assume che il potere del Sindaco, espresso con la ordinanza posta a base del provvedimento di ingiunzione, sia estraneo alla disciplina del codice della strada e trovi fondamento negli artt. 14 e 36 l. IDX9d62c66cb18a748f430a149c030a4775 e negli artt. 13, 50 e 54 d.lgs. IDX175cb82a8cb5b5a12247cc3b009dae87 in correlazione con l'art. 106 t.u.l.c.p. vigente all'epoca della ordinanza sindacale e di quella di ingiunzione, che riconoscono al sindaco poteri di sanzione; norme tutte che contemplano la sanzionabilità dei comportamenti di turbativa della circolazione e della sicurezza dei cittadini, al di là di quanto previsto dal codice della strada e del fatto che i comportamenti predetti siano posti in essere con la utilizzazione di veicoli a motore su strada.

Ciò posto, nessuna particolare pubblicità era prevista, del tenore considerato dal codice della strada, oltre la pubblicazione dell'albo pretorio, per il tempo di legge.

Con il secondo motivo si denunzia la violazione degli artt. 2700 e 2697 c.c.; 13 ss. l. IDXa17980164d0ade442cb9217b565a8a90

Rileva il ricorrente che la verbalizzazione degli agenti accertatori, in quanto pubblici ufficiali, fa prova sino a querela di falso; e poiché i verbali in questione evidenziavano l'intralcio e la turbativa, nessun dubbio era consentito a riguardo al giudice di pace, nemmeno con riferimento alla contrattazione avente ad oggetto prestazioni sessuali, accertata da essi agenti e non abbisognevole di ulteriori riscontri.

Il ricorso è infondato.

Rileva la sentenza impugnata che l'ordinanza sindacale, della cui violazione si tratta, aveva posto a base delle prescrizioni impartite la esigenza di evitare "turbativa alla circolazione stradale mediante fermata o arresto anche temporaneo del veicolo", tenuto conto dell'afflusso in alcune zone della città di veicoli i cui conducenti erano richiamati dalla presenza di prostitute, sicché la turbativa alla circolazione era causata dalle fermate dei veicoli per la trattativa relativa alle prestazioni sessuali.

Ha conseguentemente considerato che quel provvedimento fosse correlato con le norme che regolano la circolazione stradale e in particolare con l'art. 5 del c.d.s. all'epoca vigente, d.lgs. IDX58a125ea241f08b691505237b9b30c45 secondo cui i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emanati dagli enti proprietari - nella specie il Comune e per esso il Sindaco - con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.

E la circostanza che mancasse una segnaletica sul luogo della contestazione, che avesse evidenziato la esistenza di divieti di arresto o di fermata dei veicoli, ha indotto il giudice di pace a ritenere insussistente l'illecito contestato.

La decisione non merita le censure proposte.

L'assunto del ricorrente, secondo cui i fatti per cui è causa debbono essere disciplinati da norme estranee al codice della strada, non ha alcun pregio, a nulla giovando il riferimento contenuto nella ordinanza sindacale al testo unico delle leggi comunali e provinciali all'epoca in vigore e la considerazione che la competenza del Sindaco, in forza della quale l'ordinanza era stata emessa, fosse riferita da un lato alla morale e al pubblico decoro e dall'altro alla sicurezza e all'ordine pubblico.

Il Comune, pur non contestando ed anzi espressamente riconoscendo che il fondamento della ordinanza fosse quello di sanzionare i comportamenti di turbativa alla circolazione e alla sicurezza dei cittadini, afferma che le finalità sottese alla ordinanza 23298 sono estranee a quelle specificamente contemplate dal codice della strada, giacché erano state "l'attività di meretricio e di spaccio di stupefacenti poste in essere lungo le strade del Comune, unitamente al comportamento dei fruitori che si arrestino o si fermino per contrattare e/o concludere accordi con i soggetti svolgenti le predette attività" ad indurre l'autorità comunale ad intervenire nell'ambito delle proprie competenze a tutela della sicurezza e della incolumità dei cittadini.

L'argomento è però del tutto inconferente.

Quand'anche si ammettesse, infatti, che la reale finalità fosse stata quella prospettata, ciò che rileva è lo strumento adottato, che fu mutuato dal codice della strada, non solo perché a quelle disposizioni l'ordinanza fece espresso riferimento, ma perché fu concepito per evitare "turbative alla circolazione stradale mediante fermata o arresto anche temporaneo del veicolo"; sicché, al di là del fine remoto di creare difficoltà all'esercizio della prostituzione, l'obiettivo formale del provvedimento fu di impedire, ai sensi dell'art. 158 c.d.s., soste e anche brevi fermate, che si fossero rese necessarie per la trattativa del meretricio, tant'è che la condotta posta a base della contestazione, ritenuta illecita e portata a fondamento della ordinanza-ingiunzione, fu di avere alla guida del veicolo causato intralcio alla circolazione per concordare le prestazioni sessuali e non invece quella di avere contrattato quelle prestazioni, che avrebbe dovuto essere l'unica attività censurata, una volta che ne fosse stata riconosciuta la sanzionabilità, se scopo della ordinanza fosse stato, come il ricorrente assume, la tutela della morale e del pubblico decoro.

Ciò posto, non rileva minimamente che la conoscenza di quel provvedimento sia avvenuta con la pubblicazione nell'albo pretorio. Se, infatti, il provvedimento era, come correttamente ha ritenuto la sentenza impugnata, diretto a regolamentare la circolazione - al di là delle finalità indirette di costituire in tal modo un ostacolo all'esercizio della prostituzione - l'art. 5, comma 3, c.d.s. imponeva che l'ente proprietario della strada, cioè il Comune, quel divieto di sosta o fermata avesse reso noto al pubblico "mediante i prescritti segnali", che sono quelli considerati da tale normativa (artt. 38 ss. c.d.s.) utili ad assicurare una conoscenza effettiva e non meramente virtuale.

Né è dato comprendere quale rilievo possa avere il fatto che non sia rinvenibile "un segnale tipicizzato nel codice della strada che sia posto a tutela delle finalità sottese ed espresse dai contenuti di cui all'ordinanza 23298 (f. 8 del ricorso); se, infatti, non è alle finalità ulteriori ed estranee al divieto di sosta che deve aversi riguardo, la segnaletica da impiegarsi era semplicemente quella predetta e mancano ragioni perché il Sindaco "inventasse segnali non tipicizzati", come il ricorrente deduce.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in euro 250 di cui 50 per esborsi e 200 per onorari.



P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali in euro 250, di cui 200 per onorari e 50 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.
ilfabuloso
Newbie (155 post)
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Basta ungere gli ingranaggi giusti o più semplicemente offrire panino e birra a chi ti dovrebbe far spostare da un posto pericoloso. Se ci scappa il morto o l'incidente serio partirà la solita italica caccia al responsabile che non si trova mai !!!!
Profilo eliminato
Newbie (0 post)
K+ 0 | K- 0
XEO86:

Io ho fatto un giro sulla Comasina ieri sera e a parte 2 black, e una in car non c'era niente!

Io dico solo che posso capire tutto ma una multa da 500 quando proprio sulla Comasina c'è un paninaro che è praticamente in mezzo alla strada su un incrocio proprio a Paderno Dugnano... da anni è in quella posizione, ed è molto pericoloso poichè con le macchine che si fermano non si vede nulla e molto spesso le macchine dei clienti intralciano il normale flusso... andassero ad occuparsi di questo come altri problemi ad esempio...


Lo toglieranno solamente quando una sera o l altra un ubriaco falcerà 10 affamati. E' una vergogna!!! Non c è neanche spazio per svoltare nella zona industriale, hai ragione da vendere collega.
ominona
Sr. Member (261 post)
K+ 68 | K- 31
Solidarietà a T69.
Zona cancellata dalla lista!
Francostars
KING (2800 post)
K+ 495 | K- 595
Ricorso subito, siccome l'articolo 14 del Regolamento di Polizia Locale del Comune di Paderno Dugnano afferma espressamente che la relativa operazione viene svolta a tutela dell'Ordine e sicurezza pubblico-urbana ed invece le suddette normative non possono disciplinare le relative materie. Difatti, non per nulla il Sindaco può emananre delle Ordinanze sulla sicurezza urbana come Ufficiale del Governo e non come amministratore del suo Municipio.
Franco
EL TANCA
Sr. Member (427 post)
K+ 285 | K- 150
Ciao T69. Ho letto solo adesso la tua disavventura. Hai la mia totale solidarietà. Purtroppo qualche anno fa ho avuto la tua stessa esperienza in quel di Sesto San Giovanni. Anche li solita solfa......500 papaveri buttati al vento. Tra l'altro quella maledetta notte sulla volante dei ghisa municipali c'era una donna la quale quando mi ha sgamato le rideva anche il buco del Ovviamente il giorno dopo ho pagato la pecunia senza battere ciglio. Così vanno le cose. Ora difficilmente torno in quel luogo e quando l'ho fatto vado in camera oppure per limbosco entro nel comune meneghino. Un abbraccio. D'altronde ogni attività ha il suo rischio d'impresa
XEO86
Jr. Member (199 post)
K+ 17 | K- 19
Io ho fatto un giro sulla Comasina ieri sera e a parte 2 black, e una in car non c'era niente!

Io dico solo che posso capire tutto ma una multa da 500 quando proprio sulla Comasina c'è un paninaro che è praticamente in mezzo alla strada su un incrocio proprio a Paderno Dugnano... da anni è in quella posizione, ed è molto pericoloso poichè con le macchine che si fermano non si vede nulla e molto spesso le macchine dei clienti intralciano il normale flusso... andassero ad occuparsi di questo come altri problemi ad esempio...
Carriera: Svizzera: 2015: 23 escort testate. 2016: 7 escort testate. OTR: 36 testate. ROCKET TESTER.
Profilo eliminato
Newbie (0 post)
K+ 0 | K- 0
Sono passato dalla Comasina venerdi notte, era molto che non ci transitavo. Ho notato che a Paderno in molti punti in cui una volta si trovavano otr hanno illuminato la scena a giorno. Mi riferisco non soltanto alla zona del parcheggio Framesi e dove il povero Trombeur69 è stato sanzionato ma anche prima ovvero al confine con Cormano. Per la cronaca attorno le ore 2 non si trovava piu manco una graziosa. Ora che ci penso all angolo ss dei Giovi con via Zara, in territorio di Cormano, una pattuglia ricordo aver brincato uno dei nostri. In questo caso il tapino ha pure rischiato la multa anche se non era a Paderno?
il_lasco
Full Member (86 post)
K+ 40 | K- 11
Ciao T69 massima solidarietà da chi ha provato ! Si lo so, è facile gridare ai quattro venti la propria rabbia e voler far partire i ricorsi, se sei single ci sta tutto , ma se a casa hai famiglia non credo ci sia nessuna causa a violazione della privacy con magari quei tre o quattromila euro di danni che ti possono "ripagare" di un rapporto famigliare rovinato ! Alla fine si valuta il minore dei male... Si fa un po di economia e si paga sperando che non ci siano ulteriori sviluppi !
Comunque grazie della segnalazione anche perché lavoro in zona e qualche giro pensavo di farlo !
Buone ciulate e occhio sempre all'erta !
trombeur69
KING (2747 post)
K+ 1194 | K- 653
Grazie della solisarietà ragazzi
vedrò cosa riuscirò a combinare
la otr (che ovviamente non ha colpe) dove ho preso la multa è questa
http://gnoccaforum.com/esco…
questo per darvi un'idea della posizione.
premetto che frequentavo la zona da anni e non mi era mai successo, proprio non lo sapevo
altrimenti col cavolo che mi fermavo
ad ogni modo
l'entità della cifra fa male, ma molto male credetemi, ma
fa ancora più male vedere che te la propinano senza nessun senso di colpa
sanno che ti danno una mazzata ma a loro non frega nulla.
tristezza
saluti
T69
Se non mi da il culo non è amore vero
player 2.0
Sr. Member (295 post)
K+ 91 | K- 143
Mi associo a Carnevale, se capitasse a me chiedo di verbalizzare le mie osservazioni sull'illecita sanzione, e che mi mandino a casa la contravvenzione e poi parliamo di danni, violazione della privacy, etc.
Certo non devi tenere famiglia
È ancora più certo meglio evitare tali inconvenienti.
Se penso che ci sono allegramente passato pochi giorni fa mi si raggrinziscono le pelotas ....
kraven1
Sr. Member (235 post)
K+ 42 | K- 22
ciao caro collega trombeur69, ma siamo alla follia pura! 500 euri solo per aver caricato una Otr!? vedi se riesci a contattare francostars e mettiti d'accordo per far subito un ricorso!in tutte le sedi! perchè tutto ciò è anticostituzionale!
qui vogliono andare solo loro, i politici, che con gli stipendi che prendono si possono permettere l'albergo, il motel, il weekend e noi a far pippe guardando loro
che si divertono! che schifo! solidarietà insieme ai cari colleghi carnevale, e squalopinnacorta! ciao e teniamoduro!
carnevale
Super Hero (905 post)
K+ 1108 | K- 59
Coraggio! Sono incidenti inevitabili nell’esercizio delle nostre funzioni, qualche volta finiscono bene ( http://gnoccaforum.com/esco…), qualche volta no. È ovvio voler evitare grane e girare per un po’ al largo da un posto del genere. Però, per quanto riguarda la multa già rimediata, l’importante è fare il ricorso.
Su Paderno, v. già la discussione http://gnoccaforum.com/esco… Sul verbale dovrebbe risultarti qualche informazione ulteriore. Sull’albo pretorio del comune, infatti, attualmente non vedo ordinanze in merito. Di sicuro c’è il vigente regolamento di polizia urbana, varato dal comune alla fine del 2013, che all’art. 14 punisce la domanda e l’offerta di prestazioni sessuali a pagamento. È un po’ strano che non preveda esplicitamente la sanzione, quindi suppongo l’esistenza di un provvedimento integrativo o surrogatorio espresso da ordinanza. In ogni caso, se la sanzione è stata elevata a norma di regolamento di polizia, bisogna considerare che in merito c’è già stata una sentenza del tribunale di Verona, immancabilmente resa nota da Franco in http://gnoccaforum.com/esco… È una svolta fondamentale. Il comune di Verona, invero, potrebbe ricorrere, ma la strada pare già tracciata, e se la Cassazione si pronunciasse nello stesso senso tutti questi regolamenti comunali, e le conseguenti contravvenzioni, diverrebbero nient’altro che rotoli di carta igienica. Quindi fai tutti i passi per impugnare la sanzione e, dopo che un tribunale dello stato che sentenzia che un comune non può darsi regolamenti contrari alla legge (esiste una gerarchia del diritto), hai un’arma vincente!
Quanto alla meschina comunicazione a casa, ad essere soli (come me), verrebbe voglia di accordarsi con un’amica compiacente, che testimoni d’aver interrotto la nostra relazione a seguito della notifica da lei aperta inavvertitamente, e si dovrebbe riuscire a spillare al comune qualche migliaio di euri di risarcimento.
Saluti
C.
670
Squalopinnacorta
Hero Member (778 post)
K+ 526 | K- 263
Stikazzi...,son da mettere alla forca quella gente..,cinquecento manganellate con il loro sfollagente...,
Non passi x niente come p...a collega,anzi ..,io francamente a caldo(in questi periodi poi)avrei sbroccato
peggiorando la situazione ovviamente...500 euri devi fare molte rinunce x accantonarli,diverso ke guadagnarli..(ovvio basato su un reddito semplice)e darli a sti pezzi de mierda.. SUBITO,girano i cojoni!
Solidarieta' da parte mia,ti capisco perfettamente e grazie di averci messo in guardia..,purtroppo questo
e' uno dei riski per noi frequentatori di otr e lo accetto..,ma queste cifre sono davvero folli...
per forza poi gli spakki la capa a sti ladri..e te lo dice un PIRLA ke s'e' fatto una notte in caserma...
Ciao T69 e sopratutto BENTORNATO
Squaletto
trombeur69
KING (2747 post)
K+ 1194 | K- 653
Saluti a tutti
ho appena descritto la mia disavventura nel topic di Vuotopieno
https://gnoccaforum.com/esc…
Non ho recensito prima perchè ero stato momentaneamente sospeso per imprecazioni verso otr,
così lo faccio ora che la mia user è stata attivata di nuovo.
Meglio così perchè a caldo avrei detto tante di quelle imprecazioni che mi abvrebbero bannato a vita.
ad ogni modo
A PADERNO DUGNANO il sindaco ipercattolico ha ancora in vigore una ordinanza (non so se chiama così ma la sostanza cambia poco) in cui punisce i punters che nel suo comune si fermano e caricano una otr.
LA SANZIONE E' DI 500 EURO E MANDANO A CASA IL VERBALE SE NON PAGATE, quindi vi rovinano anche la famiglia
ed i vigili non sentono ragione, se ne fottono, diconoche fanno il loro lavoro. ed in effetti è così. però 500 euro sono 500 euro.
Ci vuole coraggio anche a scriverlo qua sopra perché ve lo assicuro che non mi piace passare da pirla, ma credo di fare il bene del forum e dei punters.
PADERNO DUGNANO E' DIVENTATO OFFLIMITS PER I MIEI PUTTANTOURS. BASTA!!
Saluti
T69


Se non mi da il culo non è amore vero
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