Cavoli....mi spiace, massima solidarietà.
Scusa non ho capito bene la posizione, è la collega di Alexandra la "popputa di cascina gobba" ?
Scusa non ho capito bene la posizione, è la collega di Alexandra la "popputa di cascina gobba" ?
Sì certo! In più, questi Regolamenti di Polizia Locale non possono riguardare la tutela della pubblica sicurezza e/o ordine pubblico, grazie ai dettami dell'articolo 117 secondo comma lettera h) della Costituzione Italiana, come specificato dalle Sentenze della Corte Costituzionale n. 236 del 2006, 196 del 2009 e 226 del 2010 e del TAR del Piemonte n. 513 del 2011. Difatti, non per nulla il Sindaco emana le Ordinanze sulla sicurezza urbana come Ufficiale del Governo e non come amministratore del proprio Municipio. Inoltre, la stessa normativa locale, lungi ( = distanti) dal tutelare eventuali salvaguardie dell'igiene pubblica e salubrità dell'ambiente, pone come scopo immediato quello di vietare il meretricio su strada in via vasta ed indeterminata, con la mancanza di specifici comportamenti in aggiunta a quelli in questione, i quali possono essere concretamente pericolosi per la relativa materia di competernza degli Enti Locali nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento nazionale (art. 116 e 117 secondo comma, lettera s) della Costituzione). Quest'ultimo punto è giudicato in maniera simile alle Ordinanze Sindacali contro la prostituzione emesse ai sensi degli articoli 6 e 7 del Codice della Strada, le quali nel porre un divieto in esame vasto ed indiscriminato sono lontane dal tutelare la sicurezza degli utenti delle vie (Sent. Cassazione n. 21432 del 2006) e di conseguenza sono viziate da un "eccesso di potere per sviamento della funzione pubblica" da parte della competente Autorità. In altre parole, il Regolamento di Polizia Locale in discussione non vuole affatto promuovere delle tutele in relazione alla salvaguardia dell'igiene e della salubrità del territorio, come di competenza degli Enti Locali, ma sanziona il sesso a pagamento sulle vie, sostituendosi alle leggi nazionali.
Non rinunciare al ricorso. Semmai a casa stai sul vago dicendo che si tratta di una questione stradale, spero non arrivino ad aprirti le comunicazioni o a farti il terzo grado se ad una certa ora del pomeriggio sei stato dal giudice di pace. Considera che il regolamento di polizia di Cologno mostra, come sempre, evidenti incongruenze con le leggi e la costituzione. I vigili ti dicono che la ragazza “loro la conoscevano molto bene, che era del mestiere”? Perché se la ricordano a memoria? Ho qualche dubbio che abbiano parlato a proposito! La legge Merlin, art. 7, stabilisce: “Le autorità di pubblica sicurezza, le autorità sanitarie e qualsiasi altra autorità amministrativa non possono procedere ad alcuna forma diretta od indiretta di registrazione, neanche mediante rilascio di tessere sanitarie, di donne che esercitano o siano sospettate di esercitare la prostituzione, né obbligarle a presentarsi periodicamente ai loro uffici. È del pari vietato di munire dette donne di documenti speciali”. In sostanza la lettera e lo spirito della legge non consentirebbero di rendere operativo un concetto di “prostituta notoria”. Nel regolamento comunale, art. 47, comma 3, cercano di fare i furbi sul punto, scrivendo, evidentemente sotto suggerimento di qualche avvocatello: “È vietato contrattare e concordare prestazioni sessuali su tutto il territorio comunale, con soggetti che esercitano l’attività di meretricio su strada o, che per il loro atteggiamento, abbigliamento e modalità di approccio, manifestino l’intenzione di esercitare prestazioni sessuali”. In sostanza, quindi, loro dovrebbe accertare di volta in volta, ad occhio (anche guardando i vestiti!), la natura prostitutiva del rapporto. Sarebbe alquanto impegnativo. Tu, per esempio, potresti dire, che stavate parlando del tempo. Per eludere il problema, si sono cautelati con un altro comma (n. 4). “È vietato intrattenersi in luogo pubblico, su spazi aperti al pubblico, con persone dedite alla prostituzione”. Ma così hanno fatto peggio. Per principio, in uno stato di diritto, la sanzione non può colpire un tipo di persona speciale, ma solo un comportamento lesivo della norma. Cioè, se non è vietato intrattenersi in luogo pubblico di per sé, non può essere vietato intrattenersi in luogo pubblico con una prostituta, piuttosto che con una non-prostituta. Altrimenti, producendo una normativa discriminatoria verso un gruppo, per me si viola l’art. 3 della Costituzione: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di CONDIZIONI PERSONALI e sociali”. Si è già vinta una battaglia di legalità contro la prima generazione di ordinanze, penso ci siano margini di revisione anche per questi regolamenti di polizia.