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2. Nozione di favoreggiamento
Nel voler tentare di dare un significato ben preciso, e soprattutto al passo con i tempi, di favoreggiamento, possiamo affermare come questo possa identificarsi con una qualsiasi attività posta in essere per agevolare l’esercizio della prostituzione.
Il reato di favoreggiamento della prostituzione si concretizza, sotto il profilo oggettivo, in qualunque attività idonea a procurare favorevoli condizioni per l’esercizio della prostituzione, mentre sotto il profilo soggettivo è sufficiente la consapevolezza di agevolare il commercio altrui del proprio corpo senza che abbia rilevanza il movente dell’azione (Cass. Pen., sez. III, sentenza 20 novembre 2013, n. 6373).
Dobbiamo concordare nel fatto che la locuzione “favorire” sia sinonimo di “aiutare”, “rendere agevole”, “facilitare”, con la conseguenza di dover ritenere ricompresi nell’ambito di applicazione della norma tutte quelle condotte che, in qualsiasi modo vengano poste in essere, siano idonee a sorreggere la prostituzione altrui, senza tuttavia addivenire ad un vero e proprio sfruttamento economico di tale attività.
Il reato di favoreggiamento della prostituzione si perfeziona favorendo in qualsiasi modo la prostituzione altrui, così che non si rende necessaria una condotta attiva, essendo sufficiente ogni forma di interposizione agevolativa quale quella di mettere in contatto il cliente con la prostituta (Cass. Pen., sez. III, sentenza 20 marzo 2001, n. 1093
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Come abbiamo già precisato, la nozione di favoreggiamento deve ritenersi comprendente anche la fattispecie dell’agevolazione, la quale, nella legislazione previgente, era distintamente individuata. A seguito dell’introduzione del codice Rocco prima, e della Legge Merlin poi, con la conseguente unificazione delle due tipologie di condotta, si deve intendere quale favoreggiamento l’azione tendente non tanto ad agevolare una persona, bensì la prostituzione di una persona, essendo sufficiente un rapporto causale consistente nel porre in essere le condizioni affinché l’esercizio della prostituzione si possa realizzare nella sua interezza.
Il reato di favoreggiamento della prostituzione esige una concreta attività di intermediazione, che non sussiste nel caso in cui il cliente della prostituta, prelevata la stessa dalla pubblica via e consumato il rapporto sessuale, la riaccompagni nello stesso luogo ove con la propria auto l’aveva prelevata. Tale condotta, pertanto, è del tutto priva di rilevanza penale (Cass. pen., Sez. III, sentenza 18 maggio 2011, n. 36392). In altra recente pronuncia si legge che L’accompagnamento in auto della prostituta sul luogo del meretricio configura il reato di favoreggiamento della prostituzione quando risulti funzionale all’agevolazione della prostituzione, sulla base di elementi sintomatici, quali, ad esempio, la non occasionalità o l’espletamento di attività ulteriori rispetto al suo accompagnamento. (Cass. Pen., sez. III, sentenza 16 luglio 2013, n. 37299).
3. Favoreggiamento come reato abituale
Parte della dottrina ritiene necessaria la reiterazione della condotta nel tempo, tanto da configurare il delitto in esame come reato necessariamente abituale. La giurisprudenza di legittimità, anche di recente, si è espressa in senso contrario, evidenziando come la norma non postuli necessariamente una condotta continuativa, né tale reiterazione tipica, in quanto il legislatore ha inteso punire il favoreggiamento in qualsiasi modo venga attuato, confermando, sostanzialmente, quella che è la linea di interpretazione della norma che da sempre ha caratterizzato l’operare delle Corti sull’argomento, come possiamo vedere dalla massima che qui di seguito riportiamo. Le fattispecie criminose di cui all'art. 3 della L. 20 febbraio 1958 n. 75, in tema di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, non esigono l’abitualità della condotta, potendosi ravvisare anche a seguito di un solo episodio, stante la finalità di contrastare ogni fenomeno di interposizione personale, a fine di lucro o soltanto agevolativi, della prostituzione, né l’esplicazione nei confronti di persona già dedita a tale attività (Cass. Pen., sez. III, sentenza 25 giugno 2002, n. 33615).
Anche se recentemente si segnala un orientamento contrario: Il proprietario o il gestore dell’albergo ove la prostituta si accompagna ai propri clienti può essere chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 3, n. 3 della L. n. 75/1958 soltanto ove si dimostri l’abitualità della sua condotta tollerante; va cassata senza rinvio, pertanto, la sentenza di condanna per il suddetto reato quando risulti che l’attività di prostituzione sia stata tollerata dal proprietario o gestore soltanto in una occasione (Cass. Pen., sez. III, sentenza 14 febbraio 2005, n. 5457). La giurisprudenza, soprattutto di recente, si è interrogata sulla possibilità di individuare una condotta penalmente rilevante, come tale fonte di responsabilità, nel fatto del cliente che
riaccompagni la prostituta sul luogo nel quale è avvenuto l’incontro, dopo aver consumato con essa il rapporto sessuale. Sebbene il legislatore utilizzi una formula piuttosto ampia diretta a punire chiunque favorisca “in qualsiasi modo” la prostituzione altrui, si propende per comprendere nel novero delle condotte agevolatorie solo quelle che siano in grado, in concreto, di fornire un apporto o un servizio alla prostituta non facilmente ottenibili dalla medesima. In altre parole, è sempre necessario che venga fornito alla prostituta medesima un aiuto oggettivo all’esercizio del meretricio. Conseguentemente, se l’aiuto in commento viene prestato dal cliente alla donna al solo scopo di cortesia, ovvero alla prostituta in quanto persona, non sarà possibile configurare alcun estremo del delitto di favoreggiamento, sebbene tale attività si ponga in una situazione di stretta connessione con l’attività di prostituzione.
Il reato di favoreggiamento della prostituzione esige una concreta attività di intermediazione, che non sussiste nel caso in cui il cliente della prostituta, prelevata la stessa dalla pubblica via e consumato il rapporto sessuale, la riaccompagni nello stesso luogo ove con la propria auto l’aveva prelevata. Tale condotta, pertanto, è del tutto priva di rilevanza penale (Cass. Pen., sez. III, sentenza 19 novembre 2004, n. 4491
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Premesso che la sanzione penale per il reato di favoreggiamento della prostituzione scatta solo per l’attività di intermediazione diretta a favorire gli incontri tra cliente e prostituta e, quindi, la prostituzione, si rientra nella ordinaria prestazione di servizi, con conseguente esclusione della responsabilità penale, nel caso di pubblicazione di inserzioni pubblicitarie su un sito web, dirette all’offerta di prestazioni sessuali a pagamento, in quanto parificata a quella che avviene sui tradizionali organi di informazione (Cass. Pen., sez. III, sentenza 13 maggio 2013, n. 20384). Il reato sussiste, al contrario, nella condotta di chi pubblichi su un sito web inserzioni pubblicitarie di donne che si offrono per incontri sessuali, sempre che tale attività sia accompagnata da ulteriori attività finalizzate ad agevolarne la prostituzione, al fine di rendere più allettante l’offerta e di facilitare l’approccio con un numero maggiore di clienti.
4. Elemento soggettivo
La fattispecie presa in esame è punibile solo a titolo di dolo. Trattasi di dolo generico, in quanto consiste unicamente nella coscienza e volontà di agevolare la prostituzione altrui, mentre, a differenza di quanto accadeva in passato, non è più richiesto il fine specifico di servire all’altrui libidine. In tema di reati contro la moralità pubblica ed il buon costume, ai fini della configurabilità del reato di favoreggiamento della prostituzione è irrilevante il movente dell’azione, in quanto è sufficiente ad integrare il reato qualsiasi condotta consapevole che si risolva in una concreta agevolazione dell’altrui meretricio. (Cass. pen., Sez. III, sentenza 4 febbraio 2009, n. 11575).