rdinanza contro la prostituzione - ILLEGITTIMA - Cds 12 4 2012
Consiglio di Stato, parere n. 1796 del 12 aprile 2012
Numero IDX1dbab7bae1701e0b46b40a49c66c9e77 e data 12 04 2012
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 30 novembre 2011
NUMERO AFFARE IDXac5636b8be020a14079bd5764ad86c78
OGGETTO:
Ministero dell'interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Antonio Irace
contro il Comune di Porto Sant'Elpidio (FM) per l’annullamento dell’ordinanza
sindacale n. 72 del 13 ottobre 2009, emessa ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 267 del
2000.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. 15106-01/E del 27 dicembre 2010, con la quale il
Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - ha chiesto
il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Elio Toscano;
Premesso
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto il 22 gennaio
2010, il signor Antonio Irace ha chiesto l’annullamento dell'ordinanza contingibile e urgente n. 72, emessa dal sindaco di Porto Sant'Elpidio (AP) il 13 ottobre 2009,
avente ad oggetto “Interventi di contrasto alla prostituzione su strada e tutela della viabilità
pubblica e della sicurezza urbana”; nonché di tutti gli atti conseguenti.
Con tale atto, a seguito dei controlli e delle operazioni di polizia volte a contrastare
il fenomeno della prostituzione e a garantire la sicurezza della circolazione stradale,
si vieta “in tutto il territorio comunale, lungo le strade pubbliche e in tutte le aree aperte al
pubblico, la fermata ai pedoni e a tutti i veicoli , propedeutica al contatto con soggetti dediti alla
prostituzione ovvero a concordare con gli stessi prestazioni sessuali”, prevedendo per i
trasgressori la sanzione amministrativa pecuniaria fissa della somma di € 500.
Tramite quattro mezzi di censura il ricorrente lamenta violazione di legge ed
eccesso di potere sotto numerose forme.
Nello specifico il deducente sostiene l’inapplicabilità dell’art. 54, comma 1, del
d.lgs. n. 267 del 2000, l’incompetenza del sindaco ad intervenire in materia di
prostituzione e a vietarne genericamente l’esercizio in tutto il territorio urbano,
mancando i presupposti di eccezionalità e imprevedibilità della situazione
affrontata; la carente motivazione nella parte in cui il provvedimento impugnato è
dichiaratamente dettato dalla presunta necessità di garantire la “sicurezza urbana”, la
“sicurezza della circolazione stradale” e, più in generale, “l’incolumità pubblica”; la
violazione dei principi costituzionali, sotto i profili della parità di trattamento, della
libertà di relazione interpersonale, della libertà sessuale e della esclusiva
competenza del legislatore statale in materia di ordine pubblico.
Il Comune di Porto S.Elpidio, nelle controdeduzioni, respinge le censure,
sostenendo che l’ordinanza di cui si controverte è assistita da una forte
motivazione, nella quale è possibile cogliere le finalità sociali e l’obiettivo di
preservare la sicurezza urbana, in conformità al testo novellato dell’art. 54 del d.lgs.
n. 267 del 2000, che legittima il sindaco, quale ufficiale di governo, ad emettere
ordinanze contingibili e urgenti in materia. Il Ministero dell’interno, nel richiedere il parere, ribadisce la legittimità
dell’ordinanza sindacale, ai sensi dell’art. 54 detto.
Considerato
Premette la Sezione che l'art. 6 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della l. 24 luglio 2008 n. 125, recante "Misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica", ha modificato l'art. 54 del d.lgs. n. 267 del
2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), ampliando i poteri
dei sindaci nell'esercizio delle funzioni di ufficiale del governo e consentendo loro
di adottare con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare
gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
In attuazione di esplicita previsione contenuta nel comma 4 bis del novellato art.
54, il Ministro dell’interno ha definito con d. m. 5 agosto 2008 l’ambito di
applicazione del potere di ordinanza e la nozione di incolumità pubblica e di
sicurezza urbana, quest’ultima intesa come “rispetto delle norme che regolano la
vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza
civile e la coesione sociale”.
Sulla base del richiamato dispositivo normativo e con il dichiarato intento di
contrastare la prostituzione sulla strada, il sindaco di Porto Sant’Elpidio ha emesso
la contestata ordinanza n. 72 del 13 ottobre 2009.
Sennonché la Corte Costituzionale, con sentenza 7 aprile 2011, n. 115, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54 , comma4, nella parte in cui
comprende la locuzione “anche”, prima delle parole “contingibili ed urgenti”, in
quanto la norma censurata, non limitando i poteri di ordinanza dei sindaci ai casi
contingibili ed urgenti, viola la riserva di legge relativa, di cui all’art. 23 Cost., e si
caratterizza alla stregua di una “delega in bianco”, nel senso che non prevede una
qualunque delimitazione della discrezionalità amministrativa in un ambito, quello dell’imposizione dei comportamenti, che rientra nella generale sfera di libertà dei
consociati. Questi ultimi sono tenuti, secondo un principio dello stato di diritto, a
sottostare soltanto agli obblighi di fare, di non fare o di dare previsti in via generale
dalla legge.
Nel caso di specie, non v’è dubbio che l’ordinanza impugnata si riverberi sulla
libertà dei cittadini, “suscettibile - secondo la Corte Costituzionale - di essere incisa solo
dalle determinazioni di un atto legislativo, direttamente o indirettamente riconducibile al
Parlamento, espressivo della sovranità popolare”.
Va ancora considerato che l’ordinanza vieta in via permanente su tutto il territorio
comunale “la fermata ai pedoni e a tutti i veicoli, propedeutica al contatto con soggetti dediti
alla prostituzione”, sicché il provvedimento manca del requisito della “temporaneità”,
proprio delle ordinanze contingibili ed urgenti, che pur sempre costituiscono
l’espressione di un potere derogatorio esercitato dai sindaci sotto la vigilanza del
Ministro dell’interno attraverso i prefetti.
Sul punto si è anche soffermata la Corte Costituzionale con la citata sentenza n.
115 del 2011, precisando che il decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2008
(richiamato nel preambolo dell’impugnata ordinanza), nella parte in cui fornisce la
definizione di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, entrambi beni pubblici da
tutelare, assolve alle funzioni di indirizzare l’azione del sindaco, come previsto
dall’art. 54, comma 4 bis, regolando i rapporti tra autorità centrali (ministro) e
periferiche (sindaci), ma “non può soddisfare la riserva di legge, in quanto si tratta di atto
non idoneo a circoscrivere la discrezionalità amministrativa nei rapporti con i cittadini”.
In altri termini, nel momento in cui l’art. 54, comma 4, autorizza i sindaci ad
emanare atti non sottoposti a scadenza, non giustificati dal principio salus publica
suprema lex e finalizzati alla prevenzione e all’eliminazione di gravi (e non meglio
precisate) minacce alla sicurezza urbana, si realizza una indebita invasione dei primi
cittadini nel campo della legislazione primaria. Conseguentemente, la parziale caducazione dell’art. 54, comma 4, del Testo unico
degli enti locali, disposta dalla Corte costituzionale nei termini sopra indicati,
dispiega i suoi effetti anche sull’impugnata ordinanza, rendendola inefficace per
mancanza dei presupposti di legge.
Il ricorso in parola, pertanto, deve essere accolto e per l’effetto l’ordinanza
sindacale contingibile e urgente n. 25 2008 deve essere annullata.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Elio Toscano Giuseppe Barbagallo
IL SEGRETARIO
Giovanni Mastrocola