In primo luogo, devo affermare che questo post non è nella sezione corretta, visto che ne esiste una per le questioni legali.
In secondo, dicharo che la Cassazione con la
Sentenza n. 37299 del 2013 ha espresso che se si riaccompagna in via occasionale e quindi non abituale, una prostituta al proprio posto di lavoro o viceversa non corrisponde al reato di "favoreggiamento dell'altrui meretricio (art. 3 n. 8 Legge 75/1958 "Merlin"
, siccome tale azione viene svolta come favore alla persona e non certo in via principale al suo mestiere.
In più, il reato suddetto potrebbe essere incostituzionale.
Franco