Buongiorno a tutti!
siamo alle solite, nel nostro codice civile non vi è alcuna norma che vieti il meretricio, ergo i comuni non possono scavalcare il codice civile con normative ad hoc in quanto NON compete a suddette amministrazioni locali.
Tengo a precisare che, essendo il meretricio un'attività parzialmente sommersa per le situazioni familiari, le amministrazioni hanno una duplice arma a loro favore, e cioè l'impossibilità di creare una vera e propria difesa da parte del punter. difesa che sarebbe vincente per una serie infinita di motivi tra cui:
1. non vi è prova tangibile dell'avvenuto pagamento o dell'avvenuta contrattazione della prestazione
2. non è imputabile (ed anzi causa di controdenuncia per calunnia) ad una ragazza il termine "prostituta" senza prova effettiva
3. non vi è ne favoreggiamento e ne sfruttamento della prostituzione altrui, in quanto, manca il soggetto terzo che beneficia di tale sfruttamento (art. 3, n. 8, della L. 20 febbraio 1958, n. 75)
CITAZIONE:
<<Il reato di favoreggiamento della prostituzione esige una concreta attività di intermediazione, che non sussiste nel caso in cui il cliente della prostituta, prelevata la stessa dalla pubblica via e consumato il rapporto sessuale, la riaccompagni nello stesso luogo ove con la propria auto l’aveva prelevata. Tale condotta, pertanto, è del tutto priva di rilevanza penale (Cass. pen., Sez. III, sentenza 18 maggio 2011, n. 36392 >>
sarebbe sufficiente una semplice contestazione nei luoghi opportuni per far crollare tutto questo castello di carta che colpisce come sempre chi non ha possibilità di difendersi opportunamente da un meccanismo burocratico improntato (come con gli autovelox) alla punizione anziché alla risoluzione del problema.
CASSA ragazzi, si chiama FARE CASSA.
(tutto quanto scritto da me è frutto di immaginazioni goliardiche in presa ad attimi di delirio di onnipotenza)
Cordiali saluti,
OTMAPP
Lo scopo dei miei post è goliardico e non corrisponde a verità.
OTMAPP e così sia