Comune di Maddaloni Ordinanza n. 161 del 24 08 2010
Il divieto a chiunque, sulla pubblica via e su tutte le aree soggette a pubblico passaggio, con particolare
riferimento alle strade statali e provinciali che attraversano il territorio comunale, dove è maggiore il
rischio di incidenti stradali, di fermare e/o sostare veicoli, di contattare soggetti dediti alla
prostituzione ovvero concordare con gli stessi prestazioni sessuali;
E’ fatto divieto , inoltre, di assumere atteggiamenti, comportamenti ovvero indossare abbigliamenti
che manifestano in modo inequivocabile l’intenzione di adescare o esercitare l’attività di meretricio;
Fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti,
la violazione alla presente ordinanza, fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni a questi
provvedimenti, come enunciato dall’art.7 bis D.L.vo 18 08 2000 n. 267 comporta l’applicazione di una
sanzione amministrativa di euro 500 00 con facoltà per trasgressore di estinguere l’illecito mediante il
pagamento di detta somma;
Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che
servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto , ai sensi dell’articolo
13 della legge 24 novembre 1981 n. 689;
Link al provvedimento :
http://www.comune.maddaloni…